Il versamento anticipato di una somma di denaro con l’impegno ad acquistare un bene, una volta raggiunto un accordo definitivo, fa nascere nel venditore, che riceve ed incassa tale somma, un impegno a far si che la vendita si concluda.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, l’anticipato versamento di una somma di denaro fa nascere nei confronti del potenziale acquirente un obbligazione a formalizzare l’acquisto ed allo stesso tempo fa nascere nel venditore un’obbligazione a rendere disponibile la cosa per essere venduta.
Siamo in presenza di un accordo a prestazioni corrispettive, dove il versamento anticipato della somma svolge la sua peculiare funzione di coazione indiretta all’adempimento delle parti.
Infatti la causa giuridica di garanzia, propria della caparra confirmatoria, sussiste ogni qualvolta il contratto o l’accordo generi un’obbligazione il cui inadempimento possa essere tale da generare nel contraente leso un diritto potestativo alla risoluzione del rapporto stesso.
La funzione della caparra confirmatoria è proprio quella di tutelare le parti di un contratto rispetto al danno che una parte può subire come conseguenza dell’inadempimento dell’altra parte.
Nel caso in cui il venditore si trovi nell’impossibilità di vendere quanto promesso al potenziale acquirente, questo ha diritto alla restituzione del doppio della caparra, da lui a suo tempo corrisposta, quale sanzione risarcitoria dell’inadempimento da parte venditore.
Solo alla parte non inadempiente, che abbia ricevuto una caparra a garanzia di un accordo, è concesso di trattenerla in caso l’altra parte si renda inadempiente ovvero nel caso in cui l’acquirente comunichi senza giusto motivo di non voler più procedere all’acquisto con la conseguenza che, in assenza di prove a carico dell’acquirente, la funzione di garanzia della caparra si esaurisce e deve essere restituita per mancata prova dei danni.