L’amministratore di condominio portatore di deleghe ha il dovere di astenersi dal partecipare alla votazione su questioni che lo pongono in conflitto di interessi con il condominio e le delibere assunte con il suo voto favorevole devono ritenersi annullabili.
Il conflitto deve ritenersi certamente presente nella materie relative alla discussione ed alla approvazione del rendiconto consuntivo della gestione e alla nomina o riconferma dell’amministratore, nonché in tutti i casi in cui i condomini sono chiamati a valutare il suo operato.